Le aziende possono conservare oli e grassi esausti in deposito temporaneo secondo due modalità previste dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006:

  • Conferimento trimestrale, indipendentemente dalla quantità
  • Conferimento al raggiungimento di 30 m³, entro un massimo di 1 anno

Il ritiro deve essere affidato a un raccoglitore autorizzato. Il mancato rispetto comporta sanzioni da 270 a 1.550 euro (art. 256 D.Lgs. 152/2006).